Le aziende private e gli enti pubblici che per particolari motivi legati all’attività svolta non siano in grado di occupare l’intera percentuale dei disabili prevista dal prospetto informativo possono accedere all’esonero parziale. Questo strumento rientra tra le possibilità offerte dalla legge 68/99 per l’adempimento all’obbligo di assunzione di categorie protette, scopriamo in cosa consiste.
L’esonero parziale: che cos’è?
L’esonero parziale consente ai datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili come previsto dall’obbligo di legge di non assumere tutto il personale. Le aziende possono richiedere di essere esonerate dall’assunzione versando un contributo giornaliero per ciascuna unità non assunta. Il contributo, pari a 39.12€ a partire dal 2022, va versata al fondo regionale per l’occupazione per ogni giornata lavorativa per cui si è fatto valere l’esonero.
L’autorizzazione va richiesta alla provincia o città metropolitana presso cui ha sede lo stabilimento presso il quale si hanno le scoperture. In caso la richiesta di esonero parziale riguardi più unità produttive il datore richiedente presenta la domanda presso la provincia dove si trova la sede legale. Entro i 15 giorni successivi l’ufficio provvederà a trasmettere la comunicazione agli uffici provinciali competenti dandone comunicazione al datore di lavoro.
L’esonero parziale viene riconosciuto per un massimo del 60% delle scoperture previste dal prospetto informativo. Le condizioni per vedersi riconosciuto l’esonero parziale sono la pericolosità e la faticosità della prestazione lavorativa o dell’ambiente in cui si svolge la stessa. L’esonero può arrivare fino all’80% nelle aziende che operano nel settore della sicurezza, della vigilanza e del trasporto privato. L’effettiva percentuale di personale oggetto dell’esonero dipende comunque sempre dalla decisione dell’organo provinciale competente.
L’autorizzazione all’esonero viene sempre concessa dall’ente provinciale a tempo determinato. La durata massima di ogni autorizzazione può essere di due anni, prorogabile per due volte. Passati questi termini è necessario richiedere una nuova autorizzazione all’ente.
L’azienda che richiede l’esonero risulta adempiente fin dal momento della presentazione della domanda e risulta adempiente fino al termine dell’autorizzazione all’esonero se versa alle scadenze previste la quota dovuta per ogni scopertura esonerata. In caso si manchi un versamento o questo sia incompleto, dopo un sollecito, l’azienda risulta nuovamente non adempiente.
Questo strumento è utile per le aziende che, a causa del rischio o della specificità del loro lavoro, non sono in grado di trovare facilmente personale appartenente alle categorie protette da impiegare. Dobbiamo sempre comunque tenere presente il carattere “speciale” di questa concessione. La concessione di esoneri, così come la sottoscrizione di una convenzione Articolo 11, sono strumenti da utilizzare solo quando si sono già messe in atto tutte le possibilità di impiego di personale in categoria protetta. Solo a quel punto è possibile valutare questi due strumenti per poter avere più tempo per selezionare e inserire le figure richiese o per poter avere una riduzione numerica del personale da impiegare.
Se la tua azienda ha difficoltà ad assumere il personale appartenente alle categorie protette e ad assolvere a tutte le scoperture presenti noi possiamo aiutarvi. Spesso la difficoltà, per gli uffici risorse umane, sta nel trovare la migliore strategia e i migliori strumenti per ottenere il risultato sperato. Grazie all’esperienza dei nostri consulenti possiamo valutare la migliore soluzione sulla base delle difficoltà riscontrate in azienda e delle vostre necessità. Contattaci per una consulenza conoscitiva gratuita con un nostro consulente!